Cass. Pen. II – n. 43634/2021 (ud. 23.9.2021)

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della parte civile assistita dall’Avv. Donato Mellone, ha stabilito il principio di diritto in tema di appropriazione indebita art. 646 c.p. (massima redazionale):

La specifica indicazione del “denaro” contenuta nell’art. 646 cod. pen., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà (es. casi in cui sussista un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, o casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso).

Il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga, si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva che ove  il mandatario (amministratore di una srl) violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante (i soci) e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati (una specifica delibera dell’assemblea) può astrattamente integrarsi una condotta di appropriazione indebita.

Annulla la sentenza della Corte d’appello penale di Lecce e rinvia al giudice civile per l’applicazione del principio di diritto.

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