Vinta la disputa innanzi al TAR di Lecce da parte di un noto ristorante gallipolino.
I Giudici Amministrativi, accogliendo le tesi dell’Avv. Daniele Montinaro, hanno annullato una ordinanza del Comune di Gallipoli (già precedentemente sospesa) con la quale per una presunta violazione degli spazi per l’occupazione di suolo pubblico, oltre alla sanzione pecuniaria, aveva ordinato la sospensione per quattro giorni dell’occupazione del suolo pubblico e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’Avv. Montinaro: “Oltre alla soddisfazione per l’esito del ricorso, seppur la fattispecie rivestisse una circostanza di non difficile soluzione, la sentenza rimane importante in quanto il Giudice Amministrativo ha ribadito l’importanza nell’agire della Pubblica Ammnistrazione del c.d. canone di ragionevolezza e proporzionalità specie tenendo conto delle note implicazioni negative sulle attività commerciali di ristorazione a causa dell’emegenza Covid-19 “.Nella sentenza si legge infatti che: “… il canone della ragionevolezza costituisce un limite negativo dell’esercizio del potere discrezionale, desumibile dall’istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A.. In altri termini, il provvedimento amministrativo risulta ragionevole solo quando la Pubblica Amministrazione adotti una “soluzione astrattamente legittima” che comporti un bilanciamento degli interessi pubblici e privati. Il canone della ragionevolezza, inoltre, si evince dalla motivazione del provvedimento in quanto momento di sintesi delle determinazioni della P.A. e della loro congruità e logicità rispetto al fine perseguito, con la conseguenza che le sanzioni irrogate devono essere graduate in relazione alla gravità delle violazioni secondo un canone di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, osserva il Tribunale che una misura così incisiva come la sospensione dell’attività commerciale, richiede che l’esercizio del potere sanzionatorio, per quanto discrezionale in subiecta materia, sia esercitato mediante una compiuta valutazione dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata con l’interesse privato da comprimere, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione contestata.””…anche tenuto conto delle note implicazioni negative derivate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 sulle attività commerciali di ristorazione.”
La vicenda aveva visto sanzionato il locale per un bancone/carrello posto sulla superficie del marciapiede non presente negli elaborati presentati al Comune per la concessione della occupazione del suolo pubblico.