La Commissione tributaria provinciale di Lecce ha accolto il ricorso di una Società, patrocinata dal partner Opera Legal avv. Francesco Viggiani, affermando che l’Amministrazione finanziaria non può modificare, nel corso del giudizio, le contestazioni sollevate con l’atto impositivo.
La Società aveva infatti, con il proprio ricorso introduttivo, eccepito e provato l’erroneità delle contestazioni mosse con l’avviso di accertamento. L’Ufficio, costituendosi in giudizio, aveva quindi proposto una nuova e diversa motivazione per la pretesa erariale. La Società contestava l’integrazione dei motivi dell’accertamento, rilevando come siano le motivazioni poste a base dell’atto impositivo e delimitare i confini del successivo giudizio, che rimane giudizio d’impugnazione d’atto.
La Commissione tributaria provinciale di Lecce, in accoglimento delle tesi esposte dalla Società, con la sentenza 840/2020 ha annullato l’avviso di accertamento, escludendo la rilevanza delle argomentazioni sviluppate nelle controdeduzioni dall’Ufficio ed affermando il principio di diritto secondo il quale l’Amministrazione finanziaria non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle definite nella motivazione dell’avviso di accertamento.