Nell’ambito di un giudizio di responsabilità contabile intrapreso nei confronti di un docente universitario dalla Procura della Corte dei conti, questa reclamava il risarcimento del danno per aver contemporaneamente rivestito delle cariche in società di capitali.
All’esito del giudizio la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha prosciolto il docente, assistito dai partners di Opera Legal avv. Daniele Montinaro ed avv. Francesco Viggiani, riconoscendo come difettasse nel caso di specie tanto la prova del danno quanto quella dell’elemento soggettivo.
In particolare, il giudice contabile ha affermato l’importante principio secondo il quale “l’addebito di una parte di stipendio del pubblico dipendente in ipotesi di svolgimento di attività esterne incompatibili, in assenza di alcun principio di prova circa un’effettiva deficienza quantitativa o qualitativa della prestazione resa all’amministrazione di appartenenza, si sostanzierebbe nell’irrogazione di una vera e propria sanzione, in violazione del principio di tipicità delle sanzioni amministrative” e che, pertanto, in assenza di alcun elemento di prova atto a dimostrare che l’assunzione di cariche sociali esterne abbiano comportato un minor livello quantitativo e qualitativo della prestazione da costui resa nella veste docente, non potesse configurarsi alcuna ipotesi di responsabilità.
I giudici erariali hanno poi ulteriormente riconosciuto come nel caso di specie, difettando un preciso precetto nei regolamenti di ateneo, non potesse ascriversi alcuna colpa al docente.
Gli avvocati Montinaro e Viggiani hanno espresso soddisfazione per l’importante principio di diritto affermato e per il riconoscimento della scrupolosità con la quale il loro assistito aveva adempiuto ai propri doveri accademici.