Con decreto presidenziale n. 4251 del 30.07.2021, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva immediata del provvedimento della Prefettura di Lecce che dichiarava l’estinzione della Fondazione “La Cometa Onlus” di Don Pietro Minardi in Galatina.

Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste della Fondazione rappresentata dall’Avv. Daniele Montinaro che ha accolto con soddisfazione la notizia: “abbiamo dimostrato (per ora solo in fase cautelare inaudita altera parte) la fondatezza delle nostre tesi; d’altronde il provvedimento della Prefettura di Lecce è giunto davvero inaspettato ed a nostro parere assolutamente immotivato e fondato su presupposti errati in fatto ed in diritto. La sospensione immediata richiesta, era necessaria alla luce della procedura di Liquidazione iniziata presso il Tribunale di Lecce che ora dovrà essere sospesa almeno sino alla Camera di Consiglio che si terrà il 16.09.2021. Nel decreto però, il Presidente firmatario, sottolinea le “carenze” del procedimento che ha portato al provvedimento oggi sospeso; ciò ci fa ben sperare nell’esito positivo successivo e definitivo della incresciosa vicenda che rischia di mettere in discussione l’attività di una fondazione da sempre al centro delle attività sociali e benefiche del territorio salentino”.

Il provvedimento di estinzione era basato sulla c.d. diminuzione del patrimonio della Fondazione stessa. Il patrimonio della Fondazione, però, contrariamente a quanto affermato dalla Prefettura, non è rappresentato solo dal conto corrente della stessa ma è anche immobiliare e di notevole rilevanza. Ed ancora, la diminuzione del patrimonio mobiliare era momentaneo e dovuto ad investimenti che già entro il 2021 avrebbero portato alle casse dalla Fondazione importanti risorse per continuare la sua attività al servizio della comunità.

Così il Consiglio di Stato:

“il provvedimento prefettizio non sembra avere affrontato:

– per quali motivi, in presenza di una riduzione della dotazione patrimoniale della -OMISSIS-oltre una determinata soglia, la Prefettura abbia, quale primo ed immediato atto nell’esercizio dei suoi poteri, adottato la misura più estrema ed irreversibile, l’estinzione, mentre la stessa legge applicata consente di adottare misure gradate proporzionali alla situazione riscontrata, e comunque tali da offrire alla -OMISSIS-una chance di ritorno alla normale operatività;

– per quali motivi nell’atto prefettizio, ma anche nella ordinanza del TAR appellata, sembra esserci un troppo rapido e persino lacunoso esame delle indicate stimate fonti di introito, anzitutto quello derivante dall’immobile conferito dal fondatore, ma anche quelli rivenienti a vario titolo per il periodo 2020/2022, su cui l’appello si sofferma con dati e cifre;
…”