Con una significativa sentenza del 12.04.2022, il Giudice di Pace di Lecce Dott. R. Carluccio ha accolto il ricorso presentato per il tramite dell’Avv. Daniele Montinaro da una utente stradale destinataria di un provvedimento con il quale il Prefetto di Lecce aveva decretato la sospensione della patente di guida per la durata di dodici mesi con obbligo di visita collegiale. La ricorrente, sosteneva l’Ufficio, aveva circolato in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti, in violazione dell’art. 187 co. 1 del Cds.

Le tesi dello Studio Legale sono state accolte ed il provvedimento annullato in quanto:“l’art. 223 comma 2 del Cds richiede, ai fini dell’applicazione della misura cautelare della sospensione della patente di guida da parte del prefetto, la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; si impone, pertanto, da parte del giudice dell’opposizione ai sensi dell’art. 22 e 23 l.n. 689/81 (oggi g.lgs. n. 150/11) una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi ed il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere limitato alla presenza di fumus, ma richiede la verifica della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali. Ora nel caso di specie, dall’esame della documentazione in atti non risulta alcuna prova certa che l’opponente nelle circostanze di cui innanzi abbia guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, essendo stato l’accertamento eseguito solo sulle urine, sicchè vi è prova certa solo sull’assunzione pregressa di sostanze stupefacenti, ma non dell’attualità dell’effetto stupefacente all’atto del prelievo.”