Il Tribunale di Biella, in accoglimento delle tesi esposte dal partner di Opera Legal avv. Francesco Viggiani, ha affermato l’importate principio secondo il quale, nel caso di rapporto obbligatorio che coinvolga una parte professionale ed un consumatore, il foro competente deve essere sempre individuato nel foro esclusivo del consumatore, il quale attrae a sé la competenza anche rispetto al rapporto del professionista.
Il caso: un istituto di credito otteneva un decreto ingiuntivo, in ragione di un rapporto di mutuo, nei confronti del debitore principale professionista e del suo fideiussore, il quale aveva invece offerto la garanzia per fini del tutto estranei alla propria attività. In sede di opposizione veniva eccepita l’incompetenza territoriale tanto per il fideiussore, da qualificarsi come consumatore, quanto conseguentemente per il debitore principale.
Il principio affermato: la sentenza in commento, riconosciuta la qualifica di consumatore del fideiussore, afferma che il foro esclusivo garantito dal Codice del Consumo attira la competenza rispetto al debitore principale, richiamando il principio secondo il quale “qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro”.
La sentenza segue i più recenti orientamenti comunitari e di legittimità, discostandosi dalla tralatizia tesi, sostenuta nel giudizio dell’istituto di credito, del c.d. “professionista di riflesso” secondo la quale nell’ipotesi in cui una persona fisica presti una garanzia fideiussoria al di fuori della sua attività professionale occorreva rapportarsi unicamente alla natura della obbligazione garantita, stante il carattere accessorio della garanzia personale prestata.