Il Tribunale di Lecce in Composizione Collegiale con Ordinanza del 28.08.2022 depositata in cancelleria in data 30.08.2022, accogliendo le tesi dell’avv. Daniele Montinaro e dell’avv. Elena Zacheo ha revocato Ordinanza con il quale il Giudice di prime cure aveva rigettato la richiesta tutelare di urgenza invocata dalla società Committente per grave inadempimento. La vicenda scaturiva dall’inadempimento di un contratto di appalto di oltre il milione di euro. La società Committente invocava la tutela poichè la società appaltatrice non rilasciava il cantiere nonostante la sottoscrizione di un contratto in cui era previsto il recesso del committente in ogni tempo, oltreché in caso di inadempimento, salvo il pagamento dei lavori dei lavori già eseguiti. La società reclamata oltre al grave ritardo nella consegna, non provvedeva neppure ad ultimare i lavori concordati .

Il Collegio accogliendo totalmente le tesi difensive della società committente, accorda la tutela invocata enunciando il principio di diritto secondo cui “… a prescindere dalla sussistenza o meno della gravità dell’inadempimento nell’esecuzione della prestazione concordata da parte dell’appaltatore, il contratto sottoscritto prevede il diritto di recesso del committente in qualunque momento – diritto potestativo che è la legge a concedere (Art. 1671 c.c. ) salvo il pagamento dei lavori eseguiti.”

Ed ancora prosegue il Collegio, ” deve ritenersi che la ditta appaltatrice , contravvenendo al dovere di buona fede che permea la materia contrattuale non abbia messo in condizione la società committente di rientrare nella disponibilità del suo cantiere per terminare l’opera, neppure dinanzi alla ripetuta intenzione più volte espressa, di pagare i lavori eseguiti così abusando della sua qualità di detentore qualificato del cantiere…”.

Una Ordinanza , secondo l’avv. Montinaro e l’avv. Zacheo, che con estrema chiarezza definisce il percorso ed i requisiti della responsabilità e buona fede contrattuale dell’appaltatore rispetto sia all’esecuzione dell’opera in sè sia della buona fede contrattuale in quanto l’appaltatore è rimasto totalmente inerte assumendo condotte, secondo il Tribunale, dal profilo dilatorio e defatigante.